Il D.P.R. 146/2018, emanato il 9 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 24 gennaio disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative:
- alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Dal 25/07/19 è obbligatoria l’Iscrizione al Registro telematico dei rivenditori e la comunicazione dei dati di vendita dei Gas e delle apparecchiature.
NB: “Sono considerate apparecchiature di refrigerazione quelle apparecchiature progettate per raffreddare prodotti o spazi di stoccaggio al di sotto della temperatura ambiente.
Si ritiene che le stazioni di ricarica di Fgas, tipicamente utilizzati dalle autofficine per il recupero e la ricarica degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli, non rientrino in tale fattispecie. La vendita di tali apparecchiature NON va quindi comunicata.”
Fonte:EcoCamere https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas
Per vendite FGAS
Dal 25/07 è necessario comunicare via telematica, all’atto della vendita:
- numero dell’attestato della persona fisica che acquista il gas (scegliere la voce PERSONA CERTIFICATA);
- tipologia di gas venduto;
- quantità di gas venduto.
Iscriversi al registro
Accedere al portale https://bancadati.fgas.it e scegliere la funzione VENDITORI (L’accesso alla scrivania avviene mediante dispositivo di firma digitale o SPID)
Il Registro richiede di inserire:
- una persona referente
- Punti vendita > specificare per ciascuno se effettua vendita online, se effettua vendita di apparecchiature Fgas e/o vendita di Fgas.
- Persone incaricate > specificare le abilitazioni di ciascuna persona scegliendo tra consultazione, inserimento, comunicazione e storno + punti vendita nei quali opera (a ciascun incaricato verranno poi fornite delle credenziali per l’accesso all’area riservata)